1. La presente legge disciplina l'attività di prestazione di servizi sessuali retribuiti tra persone maggiorenni e consenzienti.
2. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, e gli articoli da 531 a 536 del codice penale sono abrogati.
1. La prestazione di servizi sessuali retribuiti può essere svolta in forma autonoma, dipendente o associata. I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali retribuiti non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1343 del codice civile.
1. I comuni predispongono aree attrezzate nelle quali la prestazione di servizi sessuali retribuiti si svolga in condizioni di sicurezza e riservatezza.
1. Chiunque, con violenze, minacce, inganni o abusando della propria autorità, induca una persona maggiorenne a prestare servizi sessuali retribuiti o impedisca alla stessa di abbandonare l'esercizio di tale attività o si appropri indebitamente, in tutto o in parte, dei proventi derivanti dalla medesima attività è punito con la reclusione da sei a dieci anni.