PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina l'attività di prestazione di servizi sessuali retribuiti tra persone maggiorenni e consenzienti.
      2. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, e gli articoli da 531 a 536 del codice penale sono abrogati.

Art. 2.
(Prestazione di servizi sessuali retribuiti).

      1. La prestazione di servizi sessuali retribuiti può essere svolta in forma autonoma, dipendente o associata. I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali retribuiti non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1343 del codice civile.

Art. 3.
(Aree attrezzate).

      1. I comuni predispongono aree attrezzate nelle quali la prestazione di servizi sessuali retribuiti si svolga in condizioni di sicurezza e riservatezza.

Art. 4.
(Disposizioni penali).

      1. Chiunque, con violenze, minacce, inganni o abusando della propria autorità, induca una persona maggiorenne a prestare servizi sessuali retribuiti o impedisca alla stessa di abbandonare l'esercizio di tale attività o si appropri indebitamente, in tutto o in parte, dei proventi derivanti dalla medesima attività è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

 

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      2. La pena è raddoppiata se il reato di cui al comma 1 è commesso ai danni di una persona permanentemente o temporaneamente incapace di intendere e di volere.
      3. Resta ferma l'applicazione degli articoli 600-bis e 600-quinquies del codice penale per i reati commessi a danno di minori.